Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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R.D. 28/04/1938 n. 1165

Art. 37. Alle persone ed agli enti che concorrono alla formazione del capitale degli istituti per case popolari e delle società ed istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, oltre all'interesse non eccedente la misura del 5 per cento sulle somme effettivamente versate, non può essere riservato negli statuti altro diritto fuorchè quello del rimborso delle somme erogate. L'eventuale avanzo del patrimonio, quando si renda necessaria la liquidazione degli istituti o società, è devoluto agli enti comunali di assistenza. Nel caso di liquidazione delle speciali sezioni istituite da società di assistenza e beneficenza per la costruzione di case popolari, le relative attività patrimoniali sono devolute a favore della società da cui la sezione è stata istituita, previa delibera zione da sottoporsi all'approvazione della giunta provinciale amministrativa. Qualora dette attività debbano essere devolute, in tutto od in parte, a favore dell'ente comunale di assistenza, tale devoluzione dev'essere disposta mediante regio decreto su proposta del ministro per l'interno, di concerto con quello per i lavori pubblici, previo parere della giunta provinciale amministrativa e del consiglio di stato. Gli istituti e le sezioni per case popolari od economiche, nonché le società di assistenza e beneficenza che, senza fine di lucro, provvedano agli alloggi per ricoverare a fitti minimi i poveri, godono di tutte le facoltà e di tutti i benefici contenuti nel presente testo unico.

CAPO Alloggi costruiti col concorso dello stato

Art. 38. I comuni e gli istituti per case popolari possono ottenere, nei limiti di spesa di cui al r. decreto-legge 10 marzo 1926 n. 386, convertito nella legge 25 novembre 1926 n. 2086, il concorso dello stato per costruire case popolari da vendersi a singoli privati, ovvero da assegnarsi in locazione con patto di futura vendita, a favore dello stesso inquilino o dei suoi eredi, in deroga alle disposizioni della vigente legislazione e delle norme statutarie. Gli alloggi costruiti invece nella città di bolzano possono essere concessi in semplice locazione, ed analoga facoltà può essere accordata dal ministro pei lavori pubblici relativamente agli alloggi costruiti in altre località sempre che particolari contingenze lo giustifichino.

Art. 39. E’ consentito che i contratti di affitto stipulati con patto di futura vendita ai sensi del primo comma dell'art. 38, siano trasformati in contratti di semplice locazione ove intervenga il consenso di ambo le parti contraenti, restando in ogni caso esclusi gli assegnatari che abbiano, all'atto dei contratti, effettuati versamenti in conto acquisto eccedenti il 20 per cento del costo dei rispettivi alloggi. I canoni dei nuovi contratti di semplice locazione sono determinati dai comuni e dagli istituti a loro giudizio insindacabile, tenuto conto dei fitti medi da essi praticati anteriormente al 14 aprile 1934 per alloggi di tipo ana- logo, con la ulteriore applicazione del ribasso disposto dal r. decreto-legge 14 aprile 1934 n. 563, convertito nella legge 7 giugno 1934 n. 1037. Le somme versate dagli assegnatari degli alloggi a titolo di acconto infruttifero del futuro acquisto, che siano libere da eventuali ritenute o depositi, sa- ranno rimborsate dai comuni e dagli istituti in ventiquattro rate trimestrali successive posticipate, senza interessi. Gli effettivi rimborsi restano subordinati al puntuale pagamento dei canoni di affitto semplice dovuti dagli assegnatari. Niun altro rimborso, per qualsiasi titolo o ragione, spetterà agli assegnatari.

Art. 40. Alla assegnazione del concorso statale a favore dei comuni ed istituti di cui all'art. 38 si provvede mediante decreto del ministro per i lavori pubblici. Le domande all'uopo prodotte debbono essere corredate dai documenti atti a comprovare la disponibilità dei fondi occorrenti per le costruzioni, le quali saranno eseguite in base a progetti approvati dal ministero dei lavori pubblici. Dette costruzioni normalmente comprendono appartamenti di non più di 3 vani abitabili ed, eccezionalmente, anche di maggior numero non eccedente peraltro i 5, oltre la cucina e gli altri indispensabili accessori e debbono rispondere alle caratteristiche ed ai requisiti di cui all'art. 48.

Art. 41. Il concorso dello stato viene ragguagliato, per ciascun alloggio, alla misura del 20 per cento della spesa consentita per l'acquisto delle aree e per le costruzioni ed è corrisposto per una metà all'inizio dei lavori accertato dal ministero dei lavori pubblici, e per l'altra metà alla ultimazione di essi in base a certificato da rilasciarsi dal competente ufficio del genio civile, il quale deve constatare la rispondenza delle costruzioni ai progetti approvati. Il comune o l'istituto che non inizi le costruzioni entro due mesi dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti è dichiarato decaduto dal beneficio del concorso statale.

Art. 42. Il trasferimento della proprietà degli alloggi costruiti col concorso dello stato, locati con patto di futura vendita, si effettua col contratto di compra-vendita da stipularsi allo scadere della locazione la cui durata non può eccedere i 25 anni. Qualora nel corso della locazione l'inquilino od i suoi eredi non osservino le norme per l'inquilinato, perdono, a titolo di penale, le somme eventual- mente versate in conto acquisto, senza pregiudizio dello sfratto. Gli schemi dei compromessi di vendita o di locazione con patto di futura vendita e gli schemi dei relativi contratti sono approvati preventivamente dal ministero dei lavori pubblici.

Art. 43. Gli enti finanziatori delle costruzioni eseguite o da eseguirsi col concorso dello stato, ai sensi dell'art. 38, sono autorizzati a coprirsi con ipoteca fondiaria di garanzia anche soltanto per il capitale attuale corrispondente all'annualità dovuta dagli enti costruttori al netto del concorso statale e di quello eventualmente concesso dai comuni. Gli enti finanziatori sono inoltre tenuti a consentire la riduzione della ipoteca, corrispondentemente al capitale del prezzo di acquisto di ciascun appartamento secondo il calcolo anzidetto. Per la riduzione e cancellazione di ipoteca, la tassa ipotecaria è ridotta al quarto della misura normale.

TITOLO III Disposizioni riguardanti i comuni. Espropriazioni, progetti per case popolari od economiche, caratteristiche e cautele

CAPO I. Compiti e facoltà dei comuni - espropriazioni

Art. 44. Sulle aree, che siano state o siano destinate da parte delle società, degli istituti e dei privati contemplati nell'art. 16, alla costruzione di case popolari od economiche, il comune ha l'obbligo di provvedere a proprie spese, contemporaneamente alla costruzione delle case, alla costruzione delle fogne, alla posa delle condutture stradali per l'acqua potabile, all'impianto per l'illuminazione, alla sistemazione delle strade, piazze ed altri suoli d'uso pubblico.

Art. 45. I comuni sono autorizzati:

-primo a stanziare somme nei loro bilanci per sovvenzionare enti e società per la costruzione di case popolari od economiche, ed a concorrere nella spesa per costruzione e miglioramenti di tali case e nel pagamento degli interessi sui mutui contratti dagli enti e società predetti;

-secondo a cedere per la costruzione di case popolari od economiche, terreni propri o espropriati a mente dell'art. 46, gratuitamente o a prezzo di costo ovvero mediante corresponsione di canone annuo, in perpetuo o per un dato numero di anni;

-terzo a creare, quando si tratti di comuni superiori a centomila abitanti, uffici delle abitazioni con facoltà di sorveglianza sul mercato delle abitazioni, uffici ai quali i proprietari di case debbono denunziare la disponibilità di lo- cali ed i relativi affitti entro cinque giorni dal loro verificarsi sotto le comminatorie prescritte per le denuncie anagrafiche.

Art. 46. La dichiarazione di pubblica utilità, agli effetti dell'esproprio di terreni, fabbricati, cave e fornaci occorrenti per la costruzione di case popolari od economiche, è pronunziata dal prefetto sentita la competente amministrazione comunale. Spetta altresì al prefetto autorizzare l'occupazione temporanea di cave, fornaci e terreni, il cui esercizio od uso risultino necessari per agevolare la costruzione suddetta. I comuni possono anche promuovere l'esproprio di abitazioni private non ultimate o che si trovino in deficienti condizioni igieniche, allo scopo di adattarle ad alloggi popolari, qualora il proprietario non possa o non voglia provvedere alla ultimazione od al risanamento di esse nel termine fissato dal prefetto. Per le espropriazioni ed occupazioni temporanee si applicano le disposizioni della legge 25 giugno 1865 n. 2359, e successive modificazioni: tuttavia nel primo caso l'indennità di esproprio è fissata nella misura di cui agli articoli 12 e 13 della legge 15 gennaio 1885 n. 2892, per il risanamento della città di napoli. Il maggior valore che i comuni realizzassero in caso di retrocessione di aree o parte di aree, che non avessero ricevuto la prevista dotazione, è assegnato al fondo speciale costituito dai comuni per provvedere alle case popolari od economiche ed alle opere edilizie di carattere igienico. Parimenti deve essere versato al detto fondo il maggiore valore ottenuto dalla vendita delle aree o parte di aree la somma ricavata da eventuali concessioni temporanee.( comma abrogato dal dpr 327/2001)

Art. 47. Qualora si tratti della costruzione di case popolari od economiche che beneficiano del concorso o del contributo dello stato, l'approvazione da parte del ministero dei lavori pubblici dei relativi progetti equivale, nei riguardi della espropriazione, a dichiarazione di pubblica utilità. In tal caso i progetti deb- bono essere corredati del piano di massima dei terreni da espropriare, nonché di una relazione giustificativa. I termini di pubblicazione di cui alla legge 25 giugno 1865 n. 2359, possono essere ridotti dal prefetto con ordinanza motivata. Sulle opposizioni e sui reclami decide il ministro per i lavori pubbli ci.

CAPO II Caratteristiche delle case popolari ed economiche - progetti e vigilanza

Art. 48. Sono considerate case popolari, agli effetti del presente testo unico, quelle costruite per essere date in locazione dagli enti e dalle società di cui all'art. 16 e che restano in proprietà inalienabile ed indivisa degli enti e delle società medesimi. Ogni alloggio deve:

a) avere non più di tre vani abitabili - ed eccezionalmente non più di cinque per le case costruite col concorso dello stato di cui all'art. 38 - oltre i locali accessori costituiti da cucina, bagno, latrina, ripostiglio e ingresso;

b) avere il proprio accesso diretto dal ripiano della scala;

c) essere fornito di latrina propria;

d) essere provvisto di presa d'acqua nel suo interno se esiste nel centro ur bano l'impianto completo di distribuzione di acqua potabile;

e) soddisfare alle altre condizioni di salubrità richieste dai regolamenti di i giene e di edilizia. Quando gli enti costruttori sono i comuni o gli istituti di cui al n. 3 dell'art. 16, le case popolari possono essere vendute o locate con patto di futura vendita allo stesso inquilino od ai suoi eredi, allo scadere di non oltre un venticinquennio di inquilinato. Le case popolari costruite da industriali, da proprietari o conduttori di terre per i propri dipendenti, impiegati, operai, coltivatori, oltre che date in affitto, possono essere ai medesimi vendute in ammortamento semplice od assicurativo in quanto ogni alloggio abbia una composizione non superiore a quella indicata alla lett. a).

Art. 49. Sono considerate case economiche agli effetti del presente testo unico quelle costruite da privati o da istituti, società ed enti di cui ai nn. Primo, terzo, sesto, settimo ed ottavo dell'art. 16, per essere assegnate in locazione o in proprietà. Dette case debbono avere le caratteristiche di cui alle lettere b)

c), d) ed e) dell'art. 48 e non più di dieci vani abitabili esclusi da questo numero i locali accessori e di servizio, come latrina, bagno, cucina e ripostigli. Le opere di finimento e le forniture accessorie che, in sede di collaudo, siano per qualità e per quantità riconosciute eccedenti quelle consentite, saranno escluse dal contributo erariale, di cui all'art. 71.

 

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